Art. 81

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

In vigore dal 23 apr 2008
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto 1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione quando la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate. Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo. 2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano esportate dal territorio doganale della Comunità. 3.   Su richiesta della persona interessata le autorità doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.
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Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (Art. 81 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo