Art. 82
Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti
In vigore dal 23 apr 2008
Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti
1. In situazioni diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
a)
l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
b)
il debitore ha agito in buona fede.
2. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-82