Art. 83

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In vigore dal 23 apr 2008
Rimborso e sgravio per motivi di equità In situazioni diverse da quelle di cui agli , paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli , si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
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Rimborso e sgravio per motivi di equità (Art. 83 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo