Art. 85

Misure di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di applicazione La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure per l’applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione sia giustificato.
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Misure di applicazione (Art. 85 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo