Art. 86
Estinzione
In vigore dal 23 apr 2008
Estinzione
1. Fatto salvo l’ e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:
a)
con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;
b)
con lo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 4;
c)
quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;
d)
quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate;
e)
quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
f)
quando le merci soggette a dazi all’importazione e all’esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;
g)
quando la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.
h)
quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ o dell’ e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
ii)
vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
i)
quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l’autorizzazione delle autorità doganali;
j)
quando l’obbligazione è sorta a norma dell’ e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
k)
quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.
2. In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.
3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non comunitarie.
4. Quando per l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.
6. Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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