Art. 87
Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso
In vigore dal 23 apr 2008
Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.
2. Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l’ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.
Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l’accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a)
i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l’obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;
b)
il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;
c)
le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);
d)
le norme per la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l’analisi dei rischi e i controlli all’entrata basati sui rischi,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Nell’adottare tali misure, si tiene conto:
a)
di circostanze particolari;
b)
dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici;
c)
di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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