Art. 89

Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso

In vigore dal 23 apr 2008
Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso 1.   Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa. Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali: a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte; c) hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue: a) i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro; b) gli elementi di informazione che possono essere modificati; c) il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso (Art. 89 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo