Art. 91

Vigilanza doganale

In vigore dal 23 apr 2008
Vigilanza doganale 1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali. Fatto salvo l’, le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale. Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o distrutte. 2.   Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
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Vigilanza doganale (Art. 91 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo