Art. 88

Presentazione e persona competente

In vigore dal 23 apr 2008
Presentazione e persona competente 1.   La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso. Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali. 2.   La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio. 3.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche: a) dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2; b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti. 4.   Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l’ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all’identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.
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Presentazione e persona competente (Art. 88 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo