Art. 84

Procedura di rimborso e sgravio

In vigore dal 23 apr 2008
Procedura di rimborso e sgravio 1.   Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell’ sono presentate all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti: a) in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all’invalidamento. Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore. 2.   Se è stato presentato un ricorso a norma dell’ avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
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Procedura di rimborso e sgravio (Art. 84 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo