Art. 182
Esportazione temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Esportazione temporanea
1. Fatto salvo l’, le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un’esenzione dai dazi all’esportazione, subordinata alla reimportazione.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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