Art. 171
Campo di applicazione
In vigore dal 23 apr 2008
Campo di applicazione
1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale comunitario, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.
2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:
a)
merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all’importazione;
b)
merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
c)
merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione;
d)
merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.
3. Nei casi non disciplinati dagli e se si applicano dazi ad valorem, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
4. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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