Art. 181
Modifica della dichiarazione sommaria di uscita
In vigore dal 23 apr 2008
Modifica della dichiarazione sommaria di uscita
Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.
Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
a)
hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
b)
hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;
c)
hanno già autorizzato la rimozione delle merci.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-181