Art. 179

Merci non comunitarie

In vigore dal 23 apr 2008
Merci non comunitarie 1.   Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita. 2.   Gli articoli da 104 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci: a) merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità; b) merci trasbordate all’interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca; c) merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.
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Merci non comunitarie (Art. 179 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo