Art. 180

Dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 23 apr 2008
Dichiarazione sommaria di uscita 1.   Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all’ufficio doganale competente, a norma dell’. 2.   La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita. 3.   Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali. Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l’accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell’operatore economico. 4.   La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone: a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio; b) dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a); c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.
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