Art. 180 · Dichiarazione sommaria di uscita

Art. 180

Dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 23 apr 2008
Dichiarazione sommaria di uscita 1.   Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all’ufficio doganale competente, a norma dell’. 2.   La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita. 3.   Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali. Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l’accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell’operatore economico. 4.   La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone: a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio; b) dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a); c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.
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