Art. 177
Vigilanza doganale e formalità di uscita
In vigore dal 23 apr 2008
Vigilanza doganale e formalità di uscita
1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5, determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.
2. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana all’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità e sono soggette all’espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:
a)
il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o il pagamento delle restituzioni all’esportazione;
b)
la riscossione dei dazi all’esportazione;
c)
le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;
d)
l’applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l’altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che escono dalla Comunità, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.
3. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:
a)
la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità;
b)
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio;
c)
la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell’esportazione del territorio doganale della Comunità.
4. Lo svincolo per l’uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.
5. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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