Art. 176

Misure che stabiliscono alcuni particolari

In vigore dal 23 apr 2008
Misure che stabiliscono alcuni particolari 1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti: a) in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza; b) le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento; c) il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità; d) eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c); e) la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Nell’adottare tali misure, si tiene conto: a) di circostanze particolari; b) dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici; c) di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-176

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure che stabiliscono alcuni particolari (Art. 176 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo