Art. 176
Misure che stabiliscono alcuni particolari
In vigore dal 23 apr 2008
Misure che stabiliscono alcuni particolari
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti:
a)
in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;
b)
le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;
c)
il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;
d)
eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);
e)
la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
2. Nell’adottare tali misure, si tiene conto:
a)
di circostanze particolari;
b)
dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;
c)
di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.
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