Art. 174

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

In vigore dal 23 apr 2008
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione 1.   Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose. L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2. 2.   Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l’immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione. 3.   Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata dell’interessato, prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole.
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Importazione anticipata di prodotti di sostituzione (Art. 174 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo