Art. 173

Sistema degli scambi standard

In vigore dal 23 apr 2008
Sistema degli scambi standard 1.   Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato. 2.   Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 3.   I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione. 4.   Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati. Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione. 5.   Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
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Sistema degli scambi standard (Art. 173 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo