Art. 183
Altre misure di applicazione
In vigore dal 23 apr 2008
Altre misure di applicazione
1. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, norme per l’interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:
a)
a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all’, paragrafo 8, lettera c), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l’applicazione uniforme di detta normativa;
b)
qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l’adattamento delle disposizioni del codice;
c)
in quali ulteriori casi e a quali condizioni l’applicazione del codice può essere semplificata,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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