Art. 7
In vigore dal 23 apr 2008
1. Il titolo d’importazione o d’esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (22).
2. Il titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione obbliga a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.
Se l'esportazione dei prodotti è soggetta alla presentazione di un titolo d’esportazione, il titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina il diritto di esportare e il diritto alla restituzione.
Se l'esportazione dei prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo d’esportazione, il titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina soltanto il diritto alla restituzione.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85.
3. I titoli obbligano a importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all' e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.
4. Allorché il quantitativo importato o esportato è superiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, esso è considerato importato o esportato in base a quest'ultimo.
5. Allorché il quantitativo importato o esportato è inferiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.
6. Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 5 % ivi previsto viene arrotondato, eventualmente, al numero intero di capi immediatamente superiore.
7. Se, in applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo.
Storico versioni
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