Art. 10

In vigore dal 23 apr 2008
I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo