Art. 8

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto. 2.   Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato III, parte A. 3.   In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto: a) il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2; b) la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro. 4.   Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.
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