Art. 4
In vigore dal 23 apr 2008
1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:
a)
di cui agli e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999; oppure
b)
di natura non commerciale; o
c)
di cui al regolamento (CEE) n. 918/83; o
d)
i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato II.
In deroga alle disposizioni del primo comma, un titolo deve essere presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.
Gli Stati membri adottano misure per evitare abusi nell'applicazione del presente paragrafo, in particolare quando una sola operazione d'importazione o d'esportazione è coperta da più dichiarazioni d'importazione o d'esportazione chiaramente prive di qualsiasi giustificazione economica o di altra natura.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni di natura non commerciale:
a)
nel caso di importazioni, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinate a privati e che rispondono a criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II, lettera D, punto 2, della nomenclatura combinata;
b)
nel caso di esportazioni, quelle effettuate da privati e che rispondono, mutatis mutandis, ai criteri di cui alla lettera a).
3. Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a)
gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni;
b)
le spedizioni sono occasionali, riguardano prodotti e merci vari e sono limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e
c)
le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione e/o all'impiego dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.
La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura: «Nessuna restituzione — , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 376/2008».
Storico versioni
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