Art. 2

In vigore dal 23 apr 2008
Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti: a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità; o b) per i quali l'esportazione è effettuata: i) nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente; ovvero ii) nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
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