Art. 2
In vigore dal 23 apr 2008
Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti:
a)
che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità; o
b)
per i quali l'esportazione è effettuata:
i)
nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente; ovvero
ii)
nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Storico versioni
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