Art. 3

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo. 2.   Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti a uno dei regime di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente: a) uno o più prodotti di base che si trovavano in una delle situazioni indicate all', paragrafo 2, del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che sono stati incorporati nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica; e b) uno o più prodotti di base che non si trovavano in una delle situazioni indicate all', paragrafo 2, del trattato; in deroga all', paragrafo 1 del presente regolamento, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei prodotti di base di cui alla lettera b) del presente paragrafo, effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo. Tuttavia, il titolo d'importazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo. 3.   Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati nei paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata. 4.   All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo. Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione di cui al terzo comma. All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.
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