Art. 23
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:
a)
nel caso di un titolo d'importazione, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
b)
nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all’esportazione.
Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.
4. Se il quantitativo importato o esportato non corrisponde al quantitativo imputato sul titolo, l'imputazione del titolo è rettificata per tener conto del quantitativo effettivamente importato o esportato, nei limiti del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.
Storico versioni
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