Art. 19
In vigore dal 23 apr 2008
1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in euro da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due. In tal caso, la seconda cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza è inferiore a 5.
2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in euro si effettua in sterline, il limite delle prime due cifre decimali, di cui al paragrafo 1, è sostituito dal limite delle prime quattro cifre decimali. In tal caso, la quarta cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5.
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