Art. 18
In vigore dal 23 apr 2008
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', i titoli possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Tali titoli sono denominati di seguito «titoli elettronici».
Per quanto riguarda il suo contenuto, il titolo elettronico deve essere identico a quello su carta.
2. Il titolare o il cessionario del titolo, qualora debba utilizzare il titolo elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.
L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, sull'apposito formulario previsto nell'.
L'uso eventuale di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.
Storico versioni
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