Art. 20

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Fatto salvo il disposto dell' sui titoli elettronici, i titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo stesso. 2.   Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica: a) nelle caselle 17 e 18 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato; b) nella casella 11 del titolo, l'importo della corrispondente cauzione. La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata.
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