Art. 25
In vigore dal 23 apr 2008
1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.
2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene restituito all'organismo emittente del titolo su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.
Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organismo emittente procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura «titolo corretto il …» o «estratto corretto il …», sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.
Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organismo emittente vi appone la dicitura «verificato il … ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 376/2008» e il proprio timbro.
Storico versioni
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