Art. 27
In vigore dal 23 apr 2008
Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il timbro per metà sui titoli o sui relativi estratti, e per metà sull'appendice e, quando sono utilizzate più appendici, per metà su ciascuna delle varie appendici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:376:oj#art-27