Art. 24

In vigore dal 23 apr 2008
1.   In deroga al disposto dell’, uno Stato membro può consentire a che il titolo: a) venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; b) nei casi in cui si applica l’, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione. 2.   Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità. 3.   Lo Stato membro determina l’autorità competente per l’imputazione e la vidimazione del titolo. Tuttavia, l’imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora: a) sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; tale documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; b) i quantitativi esportati sono stati introdotti in una banca dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. Si considera come data dell’imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all’, paragrafo 1. 4.   Al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento della dichiarazione, di avvalersi delle disposizioni del presente articolo e indicare il numero del titolo da utilizzare. 5.   Nel caso di un titolo che autorizza l'importazione o l'esportazione, si può procedere allo svincolo delle merci solo se l'autorità competente ha comunicato all'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, che il titolo indicato nel documento doganale è valido per il prodotto in questione ed è stato imputato. 6.   Nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo d'esportazione ma per i quali la restituzione è stata fissata mediante un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, se a seguito di un errore il documento utilizzato al momento dell'esportazione per beneficiare di una restituzione non reca alcun riferimento alle disposizioni del presente articolo e/o al numero del titolo o se l'informazione è errata, si può procedere alla regolarizzazione dell'operazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'autorità cui compete il pagamento della restituzione dispone di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per il prodotto in questione, valido il giorno dell'accettazione della dichiarazione; b) l'autorità competente dispone di prove sufficienti per stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo d'esportazione.
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