Art. 32
In vigore dal 23 apr 2008
1. Le prove di cui all' sono fornite secondo le seguenti modalità:
a)
nei casi previsti dall', lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell' o dell';
b)
nei casi previsti dall’, , fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell’esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell’esemplare n. 1 dell’estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell’ o dell’.
2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all' dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.
Detta prova supplementare:
a)
è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:
i)
sia emesso il titolo;
ii)
sia accettata la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, , del presente regolamento; e
iii)
il prodotto:
—
lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,
—
sia fornito quale consegna a una delle destinazioni elencate nell' del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero
—
sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999;
b)
viene fornita negli altri casi mediante presentazione:
i)
dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5; ovvero
ii)
di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate nell', , del presente regolamento; ovvero
iii)
di una delle prove equivalenti previste nel paragrafo 4 del presente articolo.
Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.
Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.
I documenti di cui alla , punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.
3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione d’esportazione di cui all', paragrafo 1, , il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, , del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro «J» dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.
Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:
a)
che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero
b)
che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.
Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.
4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, , non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.
I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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