Art. 29
In vigore dal 23 apr 2008
1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi all'esportazione e per il pagamento delle restituzioni all'esportazione. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
Storico versioni
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