Art. 31
In vigore dal 23 apr 2008
Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:
a)
per quanto riguarda le importazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), relativa al prodotto in causa;
b)
per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova:
i)
in caso d’esportazione o di consegna assimilata a un'esportazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza del mare territoriale di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità;
ii)
in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 30 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime di cui trattasi, salvo casi di forza maggiore, il prodotto è stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.
Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, , punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, , punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
L'incameramento della cauzione in applicazione del secondo paragrafo non interviene per i quantitativi per i quali è applicata una riduzione della restituzione conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 per il mancato soddisfacimento dei termini di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Storico versioni
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