Art. 35

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Il presente articolo si applica in caso di perdita di un titolo o di un estratto recante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a zero. 2.   L'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia, a richiesta del titolare o del cessionario se il titolo o l'estratto è stato ceduto, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, fatte salve le disposizioni del secondo comma. Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo se: a) il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente articolo; in ogni Stato membro questa facoltà viene esercitata conformemente ai principi che, nello Stato membro, disciplinano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria; b) il richiedente non ha dimostrato di aver preso le precauzioni necessarie per la conservazione del titolo o dell'estratto. 3.   La restituzione determinata nell'ambito di una gara è una restituzione fissata in anticipo. 4.   Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito. Esso è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile risultante dal documento perduto. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo disponibile. Qualora, dalle informazioni in possesso dell'organismo emittente, risulti che il quantitativo disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo disponibile è ridotto conseguentemente, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma. Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato III, parte E, sottolineata in rosso. 5.   In caso di perdita del titolo sostitutivo o dell'estratto sostitutivo, non può essere rilasciato alcun nuovo titolo sostitutivo o estratto sostitutivo. 6.   Il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo è subordinato al deposito di una cauzione. L'importo di tale cauzione è calcolato moltiplicando: a) il tasso della restituzione fissata in anticipo, eventualmente il più elevato per le destinazioni in causa, maggiorato del 20 %, per b) il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza. La maggiorazione della cauzione non può essere inferiore a 3 EUR per 100 kg di peso netto. La cauzione è comprovata presso l'organismo che ha rilasciato il titolo originale. 7.   Se il quantitativo di prodotti esportati in base a un titolo o a un titolo sostitutivo o in base a un estratto o a un estratto sostitutivo è superiore al quantitativo di prodotti che avrebbe potuto essere esportato in base al titolo o all'estratto del titolo, è incamerata a titolo di rimborso della restituzione la cauzione di cui al paragrafo 6 corrispondente al quantitativo esportato in eccesso. 8.   Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all', paragrafo 1, , concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data. Il quantitativo eccedente: a) è determinato in conformità del paragrafo 7; b) è quello per il quale la dichiarazione è stata accettata da ultimo in base al titolo originale, a un estratto del titolo originale, ad un titolo sostitutivo o a un estratto sostitutivo. Qualora il quantitativo oggetto dell'ultima esportazione sia inferiore al quantitativo eccedente, si tiene conto, sino ad esaurimento del quantitativo eccedente, dell'esportazione o delle esportazioni immediatamente precedenti. Le disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione (23) non si applicano nel caso di cui al presente paragrafo. 9.   La cauzione di cui al paragrafo 6, ove non sia incamerata in virtù del paragrafo 7, è svincolata 15 mesi dopo la scadenza del periodo di validità del titolo. 10.   Il titolo o l'estratto smarrito, qualora sia ritrovato, non può essere utilizzato e deve essere restituito all'organismo che ha rilasciato il titolo o l'estratto sostitutivo. In tal caso, se il quantitativo disponibile indicato nel titolo o nell'estratto originale è superiore o uguale al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza, la cauzione di cui al paragrafo 6 viene immediatamente svincolata. Tuttavia, se il quantitativo disponibile è superiore, è rilasciato, a richiesta dell'interessato, un estratto valido per un quantitativo calcolato in modo da corrispondere, dopo essere stato maggiorato della tolleranza, al quantitativo ancora utilizzabile. 11.   Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo. Qualora tali autorità utilizzino a sostegno delle informazioni l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, redatto per dimostrare l'uscita dal territorio doganale della Comunità, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5. Se è utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5.
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