Art. 39
In vigore dal 23 apr 2008
1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito a un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il titolare del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli adduce la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo.
Se le prove non possono essere presentate entro tale termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
2. Le domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.
3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore, e che riguardi il paese di provenienza e/o di origine in caso di importazione o il paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi in questione sono stati comunicati in tempo utile per iscritto all'organismo emittente del titolo o a un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.
L'indicazione del paese di provenienza, di origine o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.
4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.
Storico versioni
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