Art. 41
In vigore dal 23 apr 2008
1. Se in seguito a un caso di forza maggiore un operatore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:
a)
è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;
b)
la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato III, parte F.
2. Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo:
a)
sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale è stato utilizzato il secondo titolo purché:
i)
il secondo titolo sia stato utilizzato dall'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo; e
ii)
il secondo titolo sia stato utilizzato entro la durata di validità prorogata;
b)
è svincola la cauzione del secondo titolo relativa al quantitativo di cui alla lettera a);
c)
l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso.
3. Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell', che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.
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