Art. 41

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Se in seguito a un caso di forza maggiore un operatore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che: a) è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga; b) la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato III, parte F. 2.   Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo: a) sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale è stato utilizzato il secondo titolo purché: i) il secondo titolo sia stato utilizzato dall'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo; e ii) il secondo titolo sia stato utilizzato entro la durata di validità prorogata; b) è svincola la cauzione del secondo titolo relativa al quantitativo di cui alla lettera a); c) l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso. 3.   Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell', che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:376:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo