Art. 45

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'attestato comprovante l'adozione delle misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4. L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo: a) il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale di cui all'articolo 877, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla quale deve essere inviato l'attestato; b) il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa. Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo. Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che: a) la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata; ovvero b) che la cauzione venga ricostituita per i quantitativi in causa, se è già stata svincolata. Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto l'obbligo d’importazione. Il titolo è fornito all'interessato. 2.   Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità doganale di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata. 3.   Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia. 4.   Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica: a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettera n), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93; oppure c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione. 5.   Il disposto del paragrafo 3, prima frase: a) non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b); b) si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato nel paragrafo 4, lettera a).
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Art. 45 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo