Art. 45
In vigore dal 23 apr 2008
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'attestato comprovante l'adozione delle misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4.
L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:
a)
il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale di cui all'articolo 877, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla quale deve essere inviato l'attestato;
b)
il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.
Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.
Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:
a)
la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata; ovvero
b)
che la cauzione venga ricostituita per i quantitativi in causa, se è già stata svincolata.
Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto l'obbligo d’importazione.
Il titolo è fornito all'interessato.
2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità doganale di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.
3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.
4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica:
a)
se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure
b)
se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettera n), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93; oppure
c)
se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.
5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase:
a)
non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b);
b)
si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato nel paragrafo 4, lettera a).
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