Art. 47

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore. Sono considerate gare gli inviti, non riservati, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti e organismi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 sono assimilate a un paese terzo importatore. 2.   L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare a una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario. 3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti: a) il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara; b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte; c) il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara. L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo. Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al primo comma. 4.   In deroga all', paragrafo 2, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli. 5.   Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di 21 giorni, le seguenti informazioni: a) di essere stato dichiarato aggiudicatario; o b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario; o c) di non aver partecipato alla gara; o d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili. 6.   Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande relative ad alcuni prodotti, è stato adottato un provvedimento particolare che osta al rilascio dei titoli. Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti: a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma; b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario; c) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo; e d) aver presentato il contratto; ovvero e) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta. Il titolo o titoli sono rilasciati soltanto per i paesi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Essi recano l'indicazione della gara. Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera e); tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto. Inoltre, se sono richiesti più titoli, il quantitativo per il quale il titolo o i titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente richiesto per ciascun titolo. Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo, si applicano le disposizioni dell', paragrafo 1. Non possono essere rilasciati titoli per i quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate nel presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b), c), d), o a), b), c) ed e). Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base a un contratto o ad uno degli impegni previsti nel presente paragrafo, secondo comma, lettera d), che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo. 7.   Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3. 8.   Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo. Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte: a) la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni; b) la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni. 9.   Le condizioni seguenti si applicano al rilascio della cauzione: a) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo; b) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può: — qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato, — qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario. Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo emittente può prorogare il periodo di validità del titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme; c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa riscorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all', paragrafo 2, è sostituito dal 90 %; d) per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria. 10.   In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura di cui all' articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.
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