Art. 42
In vigore dal 23 apr 2008
1. I prodotti soggetti a un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime delle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti:
a)
qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato III, parte G, del presente regolamento;
b)
qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d’esportazione o di fissazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'.
2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reimportati:
a)
tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) o b), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto nell'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b)
tramite un ufficio doganale situato nello Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 1, lettere a) o b), sono state ottemperate viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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