Art. 37
In vigore dal 23 apr 2008
Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
a)
il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente:
i)
in applicazione dell';
ii)
in applicazione dell';
b)
la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
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