Art. 37

In vigore dal 23 apr 2008
Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione: a) il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente: i) in applicazione dell'; ii) in applicazione dell'; b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo