Art. 38
In vigore dal 23 apr 2008
1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura «duplicato».
2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni d’importazione o d’esportazione.
3. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno accettato la dichiarazione di cui all' sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.
4. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.
5. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.
Storico versioni
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