Art. 43
In vigore dal 23 apr 2008
1. Qualora l'obbligo di esportare non sia stato rispettato, nei casi di cui all', gli Stati membri adottano le seguenti misure:
a)
qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d’esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell’:
i)
le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate;
ii)
la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; e
iii)
il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è restituito al titolare;
b)
qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e il periodo di validità del titolo stesso sia già scaduto alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell’:
i)
la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia;
ii)
se la cauzione relativa al titolo è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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