Art. 40

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo. 2.   La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dal titolare del titolo. Qualora il titolare chieda l'annullamento del titolo comportante fissazione anticipata, anche se la domanda è stata presentata più di 30 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, l'organismo competente può prorogare detto periodo se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere. 3.   La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato o esportato a causa di forza maggiore. 4.   In caso di proroga del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie. 5.   In deroga all', paragrafo 1, in caso di proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili. Tuttavia, ove ciò sia giustificato dalle circostanze del caso di cui si tratta, il trasferimento è autorizzato qualora venga chiesto contemporaneamente alla proroga. 6.   Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione; quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo