Art. 34

In vigore dal 23 apr 2008
1.   A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all', sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo. 2.   Fatto salvo il disposto degli , in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra: a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo; e b) il quantitativo effettivamente importato o esportato. Se il titolo è rilasciato per capi di bestiame, il risultato del calcolo del 95 % di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore. Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata. Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 100 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione. Qualora sia stata indebitamente svincolata, totalmente o in parte, la cauzione deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, la ricostituzione della cauzione svincolata non può essere richiesta oltre quattro anni dallo svincolo, sempre che l'operatore abbia agito in buona fede. 3.   Per quanto riguarda il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione: a) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero; b) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto ai titoli e agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente durante la campagna GATT per la quale sono stati rilasciati i titoli e purché questi ultimi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale campagna. Il primo comma non si applica solamente qualora intervenga un'eventuale misura di sospensione della sua applicazione. Nel caso di un aumento della restituzione per uno o più prodotti la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati, sospendere l'applicazione del primo comma per i titoli chiesti prima dell'aumento della restituzione e che non sono stati resi all'organismo emittente entro il giorno precedente a tale aumento. I titoli presentati in applicazione dell' del presente regolamento si considerano resi all'organismo emittente alla data alla quale l'organismo emittente riceve la richiesta del titolare del titolo di svincolare la cauzione. 4.   La prova dell'utilizzazione del titolo prevista nell', paragrafo 1, deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore. 5.   La prova dell'uscita dal territorio doganale, o della consegna per una destinazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 800/1999, o dell'assoggettamento al regime di cui all' dello stesso regolamento, prevista nell', paragrafo 2, del presente regolamento, deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore. 6.   L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui al paragrafo 4, è ridotto: a) del 90 %, se la prova è fornita entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del titolo; b) del 50 %, se la prova è fornita entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del titolo; c) del 30 %, se la prova è fornita entro i cinque mesi successivi alla data di scadenza del titolo; d) del 20 %, se la prova è fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo. 7.   Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 6, l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati. Ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione. 8.   Le autorità competenti possono esonerare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 4 e 5, quando dispongono già delle informazioni necessarie. 9.   Ove una disposizione comunitaria facente riferimento al presente paragrafo stabilisca che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell' del regolamento (CE) n. 800/1999. La mancata presentazione di tale prova comporta l'incameramento della cauzione corrispondente al titolo per il quantitativo in questione. Anche questa prova deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell' del regolamento (CE) n. 800/1999 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa. 10.   Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, la prova di utilizzazione del titolo prevista nell', paragrafo 1, lettera a), deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore. Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all', paragrafo 1, lettera a), è fornita dopo il termine: a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfetaria; b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari: i) alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato; a cui si aggiunge ii) il 15 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al punto i), a titolo forfetario; a cui si aggiunge iii) il 3 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui ai punti i) e ii), per giorno di superamento del termine di presentazione della prova.
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