Art. 16

In vigore dal 23 apr 2008
1.   Per «giorno della presentazione della domanda di titolo» si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione o posta elettronica. 2.   Le domande di titolo pervenute all'organismo competente un sabato, una domenica, un giorno festivo ovvero un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione effettiva. 3.   Quando è previsto un periodo specifico per la presentazione delle domande di titoli, espresso in numero di giorni, e l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo suddetto termina alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, tale proroga non è presa in considerazione nel calcolo degli importi fissati dal titolo o per determinarne la durata di validità. 4.   L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora locale del Belgio.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2008/376 — Testo vigente | Portale Normativo